Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità degli enti (“……….forniti di personalità giuridica e (…) società e associazioni anche prive di responsabilità giuridica”) per specifiche tipologie di reato (artt. 24 e ss.) che, pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti, possono considerarsi direttamente ricollegabili all’ente stesso;
- La ratio della disciplina legislativa è quella di far sì che gli enti si dotino di “modelli organizzativi” idonei a rendere altamente improbabile la commissione di un reato al di fuori di una specifica volontà dell’ente stesso;
- La predisposizione del presente Modello (costituito da una “Parte Generale”, da una sola “Parte Speciale”(1) denominata “Reati nei rapporti con la P.A” e da un Codice Etico) ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs.231/2001, prima mediante l’identificazione delle “aree a rischio reato” poi con l’individuazione delle azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno. E' importante sottolineare, inoltre, che il sistema di gestione qualità adottato da IAL costituisce un supporto di rilievo al fine dell'affidabilità del sistema di controllo interno.
- L'adozione e la diffusione del Modello da parte di IAL CISL Toscana mira, oltre ad assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività, a determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'associazione, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di IAL; dall’altro lato, grazie ad un costante monitoraggio dell’attività, a consentire a IAL di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.
Dott.ssa Valeria Pegazzano Ferrando
(1): Non sono stati riportati i reati societari per la semplice considerazione che la dizione in rubrica (“reati societari”), e la stessa lettera della norma (In relazione ai reati societari…..se commessi nell’interesse della società….ex art. 25-ter c. 1), sembrano vincolare a questa parte della normativa esclusivamente enti qualificati come “società”.
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